Art. 2.
(Parità di trattamento e divieto
di discriminazione).

      1. Il piano di partecipazione finanziaria, anche se realizzato attraverso una offerta di vendita, non può essere fonte di discriminazioni e deve in ogni caso garantire parità di trattamento ai singoli lavoratori, a pari condizioni quanto a categoria, livello di inquadramento e anzianità di servizio.
      2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli articoli 15, 16 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 25 a 27 e da 36 a 41 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e l'articolo 41 della legge 6 marzo 1998, n. 40.